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ROMA - Il gesto di Bakayoko e Kessié sarà sottoposto alla prova tv? La FIGC intanto ha chiesto una squalifica esemplare per i due calciatori.
I due milanisti, Kessié e Bakayoko in questo caso hanno violato la norma del comma 1 dell'articolo 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva (CGS): “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La prova tv, questa è normata all'articolo 35 del CGS, che al comma 1.3 recita: “Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara”. Il procuratore Giuseppe Pecoraro avrebbe inviato la documentazione filmata di dei fatti accaduti al termine di Milan-Lazio, la violazione sarebbe quella della condotta gravemente antisportiva, ma il gesto se pur psregevole dei due milanisti non rientra tra le fattispecie considerate dall'articolo 35. Gli ispettori della Procura Federale, presenti a bordo campo come in tutte le gare di Serie A, avendo registrato quanto avvenuto, nel loro referto riporteranno l'accaduto al Procuratore Federale che a questo punto scatterebbe il deferimento per violazione dell'articolo 1 bis.
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