Niente da fare per i dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia. I due medici sociali biancocelesti avevano infatti fatto ricorso dopo le sentenze emesse in merito al noto caso tamponi che aveva coinvolto la Lazio. Il Collegio di Garanzia dello Sport, però, si è pronunciato ieri respingendo il ricorso. Confermate quindi le sanzioni iniziali, ossia l’inibizione per entrambi per cinque mesi ancora da scontare. Nella stessa occasioni, inoltre, come previsto il Collegio di Garanzia ha anche respinto le richieste di Inter, Atalanta e Udinese. Le tre squadre speravano ancora nella vittoria a tavolino per la gara da recuperare. Di seguito, intanto, il comunicato emesso per quanto riguarda Pulcini e Rodia.
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Lazio, respinti i ricordi di Rodia e Pulcini: 5 mesi di inibizione
Confermata l'inibizione per i due medici sociali biancocelesti in seguito alle note vicende relative al caso tamponi: respinti i due ricorsi
“Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni: 1) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 124/2021, presentato congiuntamente, in data 29 novembre 2021, dai dott.ri Ivo Pulcini e Fabio Rodia contro la Procura Federale della FIGC per la riforma della sentenza n. 030/CFA/2021-2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC, in data 19/29 ottobre 2021, comunicata il 29 ottobre 2021.
Con la quale, decidendo quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS del CONI, a seguito del parziale accoglimento con rinvio del ricorso dei suddetti ricorrenti avverso la sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2021, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con la Decisione n. 84/2021 del 7 settembre - 29 settembre 2021, la Corte, definitivamente pronunciando, ha dichiarato i dott.ri Ivo Pulcini e Fabio Rodia responsabili degli addebiti di cui ai capi b), c), e), f) dell'atto deferimento, sanzionandoli con l'inibizione per la durata di mesi 5; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio”.
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